L'ipoteca sugli immobili
In forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, l'Agente della Riscossione ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L'ipoteca è una garanzia: non ti porta via la casa, ma la vincola e rende molto difficile venderla o ottenere credito.
L'iscrizione è però soggetta a procedure e limiti ben precisi.
- Soglia minima di debito. La norma oggi vigente (D.L. n. 16/2012) prevede, a partire dal 2 marzo 2012, una soglia debitoria minima di 20.000,00 euro per poter procedere all'iscrizione.
- Comunicazione preventiva. Dal 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, l'Agente della Riscossione deve inviare al debitore una comunicazione preventiva con l'avviso che, in assenza di pagamento entro 30 giorni, procederà all'iscrizione ipotecaria.
Se una di queste condizioni manca, l'ipoteca è attaccabile. E anche quando le condizioni ci sono, resta da verificare se gli atti a monte — cartella, intimazione — sono stati notificati validamente.
L'espropriazione immobiliare e la tutela della prima casa
Ipoteca ed espropriazione non sono la stessa cosa. Con le disposizioni contenute nel D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto decreto "del fare"), l'espropriazione immobiliare non può essere avviata, a prescindere dall'importo del debito, quando ricorrono insieme queste condizioni:
- l'immobile risulta essere l'unico di proprietà del debitore;
- il debitore vi risiede anagraficamente;
- l'immobile non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.
È una tutela importante e spesso ignorata da chi riceve una comunicazione di ipoteca e teme di perdere l'abitazione.
Il pignoramento presso terzi
È lo strumento con cui l'Agente della Riscossione si rivolge direttamente a chi ti deve del denaro — la banca, il datore di lavoro, l'ente pensionistico — per farsi pagare al posto tuo. È il caso del conto corrente bloccato o della trattenuta in busta paga.
Anche qui esistono limiti stringenti: stipendi e pensioni sono aggredibili solo entro determinate quote, una parte della pensione è del tutto impignorabile e le somme già accreditate sul conto godono di tutele proprie. Nella pratica capita di frequente che le trattenute superino quanto la legge consente, o che vengano colpite somme che non potevano esserlo.
Quando il conto viene bloccato il tempo è tutto: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di limitare il danno. Non aspettare che la situazione si consolidi.
Come possiamo aiutarti
- Verifica dei presupposti: soglia dei 20.000 euro, comunicazione preventiva, regolarità della notifica degli atti precedenti.
- Istanza di cancellazione o annullamento in autotutela dell'ipoteca iscritta senza i requisiti di legge.
- Opposizione al pignoramento presso terzi e verifica delle quote pignorabili e delle somme impignorabili.
- Tutela della prima casa quando ricorrono le condizioni del D.L. 69/2013.
- Sospensione delle procedure esecutive e definizione di un piano di rientro sostenibile.
Cosa serve per la verifica
- La comunicazione di iscrizione di ipoteca o l'atto di pignoramento ricevuto.
- La visura ipotecaria o catastale dell'immobile, se disponibile.
- Le cartelle o intimazioni richiamate nell'atto.
- Per il pignoramento: busta paga, cedolino della pensione o estratto conto interessati.
Riferimenti citati: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 77; D.L. n. 16/2012; legge n. 106/2011; D.L. 21 giugno 2013 n. 69.